Peccato Manifesto
“Peccato manifesto” è una situazione di peccato pubblico che rende nel foro esterno il peccatore“indegno”; è un peccato “materialiter”grave, inteso oggettivamente ed allora intrinsece male. Il peccato è manifesto solo quando consta con certezza. Per fedeli in stato di peccato manifesto valgono alcune proibizioni: non siano ammessi ai sacramenti, proibizione derivata dalla legge divina (cf. PONT. CONS. PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione 2000, n. 1), non hanno diritto alle esequie ecclesiastiche e non possono svolgere (alcuni) uffici ecclesiastici.
Canoni 915 e 1007
I canoni 915 e 1007 del codice Latino stabiliscono un divieto di ammettere ai sacramenti fedeli che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto. Il canone 915 espressamente mensiona gli scomunicati e gli interdetti dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena. Il canone 1184 §1 n. 3 dello stesso codice inoltre prescrive la privazione dalle esequie ecclesiastiche di peccatori manifesti ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. Di peccatori manifesti il codice pio-benedettino parla nel c. 1240 §1 n. 6 (“Peccatores publici et manifesti”), che prescrive per loro la privazione della sepultura ecclesiastica se prima della morte non diedero alcuni segni di pentimento. Per gli altri sacramenti - con eccezione del matrimonio, dato il suo carattere particolare (c. 1055 §2; cf. c. 1071 §1, nn. 4-5) - i canoni stipolano lapidarmente le stesse condizioni: il confermando sia “ben disposto”(c. 849 §2; cf. c. 843 §1), il battezzando adulto sia “provato nella vita cristiana” (c. 865 §1), il penitente “deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio” (c. 987), gli ordinandi siano “di integri costumi e di provate virtù (c. 1029, cf. c. 1025 §1). Il ministro responsabile non ammetterà ai sacramenti chi è tenuto da un uno stato di peccato manifesto, con eccezione del matrimonio.
uffici ecclesiastici
Per vari incarichi ed uffici ecclesiastici è richiesto esplicitamente una coerenza tra scelta di vita e fede che si professa. Così il Vescovo può approvare all’incarico di uditore del tribunale diocesano persone “che rifulgano per buoni costumi”(c. 1428 §2) e nomina il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo che siano “di integra fama”(c. 1435); procuratore ed avvocato devono essere di buona fama (c. 1483); l’Ordinario del luogo nomina o approva gli insegnanti di religione che siano “eccellenti... per testimonianza di vita cristiana” (c. 804 §2 CIC); motivi di costumi possono richiedere che siano rimossi (c. 805); i catechisti siano “eminenti per vita cristiana” (c. 785 §1); i membri del consiglio diocesano per gli affari economici siano “eminenti per integrità” (c. 492 §1) e l’economo sia “distinto per onestà”(c. 494 §1), il cancelliere e i notai siano di “integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto”(c. 483 §2). Persone in stato di peccato manifesto allora non potrebbero essere ammessi a questi incarichi ed uffici.
Sant'Agostino
Di questa pratica Ecclesiale, fondata sulla Sacra Scrittura (cf. 1 Cor. 11, 27-29; DzH. 1646-1647. 1661) danno testimonianza sia i padri sia i documenti della Chiesa. Secondo S. Agostino le autorità ecclesiastiche allontanavono fedeli dal banchetto eucaristico a causa del carattere manifesto del loro grave peccato (HUFTIER, p. 393).
Manifestum
Le parole “manifesto”, “manifeste” nel Codice Latino sono tradotte in Italiano “palesemente” (cf. cc. 1645 §§1 e 2, 1654 §2), “apertemente” (c. 831 §1 CIC) o “manifestamente”(cc. 41, 749 §3 ), in Spagnolo: “claramente” (c. 41), “ manifiesto” (cc. 749 §3, 831 §1, 915, 1007, 1184 §1 n. 3, 1645 §2) o “manifiestamente” (cc. 1645 §1, 1654 §2), in Inglese (CLSA) “clearly” ( cc. 41, 1645 §§1 e 2), “manifestly” (cc. 749 §3, 1654 §2), “manifest” (cc. 915, 1007), “openly” (c. 831 §1). Dal significato della parola (cf. c. 17), come è intesa dai traduttori del codice nelle diverse lingue, si può capire che la parola “manifestum” caratteriza il peccato come palese, chiaro e definito, senza possibili dubbi. Nello stesso senso l’hanno inteso i principali commentatori del codice di 1917 e del 1983.
Il codice orientale esclude i “pubblicamente indegni” (“publice indigni”) dal ricevere la Divina Eucaristia (c. 712), termine usato nel codice del 1917 (c. 855 §1 CIC ‘17) e sinonimo del “publicus peccator” (cf. c. 855 §2 CIC ‘17), termine trovato nei canoni 693 § 1, 1066 e 1240 §1 n. 6 dello stesso codice. Di contenuto non differenzia dal codice Latino.
Publicum
Pubblico è un peccato - secondo la definizione dei delitti pubblici del codice pio-benedettino -: “si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri” (c. 2197 n. 1 CIC ‘17). Si trova una definizione leggermente diversa del aggettivo “pubblico” nella parte sui impedimenti matrimoniali: “pubblico”significa che “possa essere provato in foro esterno; altrimento è occulto” (c. 1037 CIC ‘17; c. 1074 CIC; c. 791 CCEO), definizione valida anche per i delitti e in genere i peccati pubblici (cf. NAZ, Traité 3, 1948, p. 63: “Le délit doit être public, c’est-à-dire susceptible d’être prouvé”).
Manifestum e publicum
Un “peccatum manifestum” non può essere altro che pubblico - il ministro rifiutando i sacramenti non dovrebbe rendere noto quello che si può sapere solo dal foro interno - ma l’espressione “peccato manifesto” accentua e sottolinea il carattere palese e la richiesta certezza in foro esterno circa l’esistenza del peccato oggettivamente grave (HENDRIKS QDE 1992, p. 198; NAZ, Traité 3, 1948, o.c., i.l.: “manifeste, c’est-à-dire certain”; cf. ad es. Chr. BERUTTI, pp. 192-193), ma non implica - come alcuni autori hanno pensato - un’ampia divulgazione di fatto della condizione peccaminosa (cf. COCCHI, lib. III, pars. II-III, p. 129: “Agitur de iis qui ut peccatores a multis cogniti sunt...”).
Conseguenze canoniche
Le conseguenze canoniche enumerate nei canoni 915 e 1007 del codice Latino non si verificano nel caso di un peccato solo benchè pubblico e manifesto; i canoni richiedono inoltre l’ostinata perseveranza, cioè uno stato di peccato, perché qualcuno possa essere riconosciuto pubblico peccatore o pubblicamente indegno (cf. HENDRIKS, QDE 1992, p. 202; F. CAPPELLO, vol II, 1962, p.535); il caso però del esclusione dalle esequie ecclesiastiche prevista nel c. 1184 §1 n. 3 riguarda anche il peccatore manifesto chi muore nello stesso atto gravemente peccaminosa (ad es. Il furto, l’eutanasia), senza segno di pentimento (cf. CLAEYS BOUUAERT- SIMENON, vol. 3, p. 45), ma qui è lasciato spazio alla valutazione del caso concreto (il possibile segno di pentimento, l’esistenza o meno di scandalo pubblico...), senz’altro perchè qui non si tratta della partecipazione ai sacramenti, che richiede per diritto divino il distacco dal peccato grave (cf. PONT. CONS. PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione 2000, n. 1) .
In dubio
Nel caso di dubbio circa l’esistenza dello stato di peccato materialmente grave ed il carattere manifesto di esso, le proibizioni previste dalla legge canonica non vengono imposte (cc. 18. 213. 843 §1 CIC; 1500. 16. 381 §2 CCEO), ma della cessazione di una situazione peccaminosa pubblica e della correzione del peccatore deve constare al foro esterno (855 §1 CIC’17; cf. JOMBART, col. 1287).
Peccatum manifestum e colpa soggettiva
Alcuni autori hanno ritenuto necessario un giudizio sulla colpa soggettiva o una previa ammonizione. I canoni non sarebbero da applicare nel caso di un dubbio circa la colpa soggettiva della persona interessata (cf. ad es. EICHMANN, p. 49; R. ALTHAUS, MK, c. 915 n. 4; discussione nella rivista The Jurist nelle annate 55(1995) e 57(1997), J. HUELS, New Commentary... 2000, c. 915; COCCHI, lib. III, pars. II-III, p. 129: “Agitur de iis qui ...excusari nequeunt...”). Ha risposta a queste obiezioni la Pontificio Consilio per i Testi Legislativi in una Dichiarazione di 2000 (vedi spec. p. 159; cf ARRIETA). Si tratta in tutti questi casi di un giudizio in foro esterno: il ministro della comunione, il sacerdote chiamato a conferire il sacramento degli infermi, il parroco responsabile per la concessione delle esequie ecclesiastiche deve decidere in foro esterno che qualcuno possa o non possa essere ammesso. Non dà nessun giudizio in foro interno, ma lascia la colpa soggettiva fuori considerazione. Il peccato pubblico e manifesto, inteso nel canone, è allora un peccato materialmente grave, cioè un’azione oggettivamente male e grave, “intrinsece malum”, qualunque siano state le circonstanze del peccato o l’intenzione del autore, poichè non si potrebbe definire qualcosa un impedimento per ricevere i sacramenti o per concedere le esequie ecclesiastiche qualora il peccato non sarebbe manifesto, cioè non constasse con certezza (cf c. 18).
Fedeli divorziati vivendo in matrimonio civile
Qualche volta una situazione o modo di vita si manifesta come peccaminosa, mentre in realtà non è tale. Ciò capita quando fedeli divorziati vivendo in un matrimonio civile hanno assunto l’impegno di vivere in piena continenza (cf. Familiaris consortio, 84; CDF, 1994). “Poiché il fatto che tali fedeli non vivono more uxorio è di per se occulto, mentre la loro condizione di divorziati risposati è di per sé manifesta, essi potranno accedere alla Comunione eucaristica solo remoto scandalo” (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione, 24 giugno 2000, in: Communicationes 32(2000), pp. 159-162, qui p. 161). Un altro esempio si trova nel decreto Quaesitum est (1 luglio 1949) dell’allora Sant’Uffizio (AAS 41(1949), p. 334) riguardante i fedeli che erano membri del partito comunista e che potevano essere ammessi ai sacramenti quando lo loro iscrizione era fatta senza convinzione ma per evitare un male proporzionalmente grave (cf. PALAZZINI, Vol. I, p. 797).
Ed altri?
Quali sono i peccati manifesti che mettono nella condizione di non poter essere ammesso ai sacramenti? Il papa Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica Familiaris consortio scrive a proposito dei “...cattolici che per ragioni di diversa visione di vita o per ragioni pratiche danno la preferenza al matrimonio civile e rifiutano quello religioso o per lo meno lo dilazionano...”: “I pastori della Chiesa non possono purtroppo ammeterli ai sacramenti” (n. 82). La stessa esortazione ribadisce la prassi “fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati sposati”(n. 84; cf. PONT. CONS. TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione 2000, n. 1). Manifesto è il peccato anche di coloro che si trovano abitualmente in uno stato di concubinato, in una relazione omosessuale o in un altra relazione sessuale (Litt. Ap. Iusti Iudicis,1988, art. 6, §2, p. 67, Familiaris consortio, n. 80-81; CDF, Lettera, 1994, n. 6; cf. CDF, Persona Humana, 1975, pp. 85 e 89). Si trovano inoltre in peccato grave e manifesto membri iscritti “liberamente e coscientemente” alla massoneria o al partito comunista (CDF, Quaesitum est, 1983, p. 300; CDF, Notificatio, 1974, col. 6835; SANT’UFFIZIO, Quaesitum est, 1949, p. 334). Peccato manifesto sarebbe anche la difesa pubblica e continuata di dottrine chiaramente opposte alla fede divina e cattolica o alla legge divina, oppure l’esercizio abituale di peccati gravi e manifesti, come l’aborto provocato o l’eutanasia. Prima del 1925 il Rituale Romanum dava ancora alcuni altri esempi: usurai, stregoni, chiromanti, blasfemi (cf.HENDRIKS, p. 194)
BIBLIOGRAFIA
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P. JOANNES PAULUS II, Litt. Ap. Iusti Iudicis, 28 giugno 1988, art. 6, §2, in: Communicationes 20(1988), pp. 65-68
SANT’UFFIZIO, Decretum Quaesitum est, 1 luglio 1949, in: AAS 41(1949), p. 334
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF) Notificatio, 18 luglio 1974, in: X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. V, 1973-1978, Roma, 1980, n. 4309, col. 6835
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), Dichiarazione. Persona Humana, 29 dic. 1975, in: AAS 68(1975), pp. 77-96
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), Dichiarazione Quaesitum est, 26 nov. 1983, in: AAS 76(1984), p. 300
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (CDF), Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica Sulla comunione dei fedeli divorziati e risposati, 14 settembre 1994, in: AAS 86(1994), pp. 974-979
PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione, 24 giugno 2000, in: Communicationes 32(2000), pp. 159-162
J. ARRIETA, “Il profilo sostanziale dell’interpretazione canonica delle norme”in: Ius Ecclesiae 12(2000), pp. 886-892.
Chr. BERUTTI, Institutiones iuris canonici, vol. IV, Taurini, Romae, 1940
CLAEYS BOUUAERT- SIMENON, Manuale iuris canonici, vol. 3 (Gandae, Leodii, 1934)
COCCHI, lib. III, pars. II-III
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J. HERRANZ, “Los limites del derecho a recibir la comunión”, in: Ius Canonicum 87(2004), pp. 69-86
M. HUFTIER, Péché mortel et péché véniel, in: AAVV, Théologie du péché (Bibliothèque de théologie, series II Théologie morale, vol. VII; Tournai, 1960), pp. 363-451, m.n. p. 393
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NAZ, Traité de droit canonique, vol 3 (Paris, 1948)
P. PALAZZINI, Dictionarium moreale et canonicum, vol. I, Roma, 1962, s.v. “communismus”
9(questo articolo è stato scritto prima dell'Amoris laetitia)